Sulla scia di una formulazione legislativa alquanto laconica e, a tratti, ambigua, nella giurisprudenza di legittimità si è affermato il principio secondo cui la motivazione della sentenza di patteggiamento non è vincolata allo standard qualitativo della “normale” sentenza di condanna, dimodoché al relativo obbligo il giudice può adempiere facendo ricorso a formule generiche e, perfino, autoreferenziali. Lo studio, ricostruito il percorso giurisprudenziale attraverso il quale tale assetto ermeneutico, anche grazie all’atteggiamento “pilatesco” della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell’uomo, si è progressivamente consolidato, ne mette in evidenza il rischio di collisione con il dovere di motivazione di tutti i «provvedimenti giurisdizionali», ovverosia con quel che, ancor prima di rappresentare un imperativo normativo (art. 111, comma 6, Cost.), costituisce, in un ordinamento democratico, l’essenza stessa della giurisdizione.
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