Il tributo è un'entrata pubblica di tipo coattivo.
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Questo primo connotato differenzia il tributo dalle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici minori che sono acquisite iure privatorum, ossia mediante l'esercizio di attività di diritto privato della pubblica amministrazione (come nella locazione o nella vendita di un immobile o nella gestione d'imprese in regime privatistico, ecc.). Il tributo non deriva da rapporti contrattuali, ma dalla legge e, in conseguenza di essa, dall'attività pubblicistica esercitata iure imperii, nello svolgimento di una funzione fondata e disciplinata dalla legge. Viene così individuato quell'ampio genus delle prestazioni patrimoniali imposte, cui fa riferimento l'art. 23 Cost., non caratterizzate da corrispettività come nelle entrate di diritto privato, ma nelle quali l'acquisizione delle risorse patrimoniali avviene in conseguenza del verificarsi di atti o fatti che la legge prevede come fonte di obbligazioni a favore dell'ente pubblico e quale risultato dell'esercizio di potestà pubbliche di prelievo coattivo normativamente disciplinate. Questo genus di entrate patrimoniali di diritto pubblico, il cui comune denominatore è costituito dalla coattività, non si esaurisce con la nozione di tributo, in quanto al suo interno si riscontrano forme di prelievo coattivo che non hanno natura tributaria.